RLS e CSP: quando i due incarichi possono essere incompatibili in cantiere

L’Interpello n. 4/2026 del Ministero del Lavoro chiarisce i possibili profili di incompatibilità tra Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, quando l’impresa opera direttamente in cantiere con propri lavoratori.

Differenze tra RLS e CSP in cantiere

In breve

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) svolgono funzioni differenti, che richiedono responsabilità e prospettive distinte.

Con l’Interpello n. 4/2026, il Ministero del Lavoro ha chiarito che può ravvisarsi un’incompatibilità tra i due incarichi quando la stessa persona li ricopre e l’impresa di appartenenza opera direttamente in cantiere, durante la fase esecutiva, attraverso propri lavoratori.

Il motivo è legato alla necessità di preservare l’autonomia di giudizio, l’indipendenza e l’imparzialità del RLS, evitando che le scelte progettuali assunte come CSP possano condizionarne l’attività di rappresentanza.

RLS e CSP: quali sono le rispettive funzioni?









Cosa chiarisce l’Interpello n. 4/2026?










Perché la sovrapposizione può essere problematica?








Il ruolo del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)








Cosa dovrebbero verificare le imprese?

Per comprendere il chiarimento del Ministero è utile partire dalle responsabilità associate ai due incarichi.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) rappresenta i lavoratori per gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, esercita diritti di informazione e consultazione e contribuisce al confronto sui temi della prevenzione.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) interviene invece nella fase progettuale dell’opera, svolgendo i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) nei casi stabiliti dalla normativa.

Si tratta quindi di funzioni diverse: da una parte la rappresentanza dei lavoratori, dall’altra il coordinamento della sicurezza durante la progettazione.

È proprio la possibile sovrapposizione di queste responsabilità a essere al centro del chiarimento ministeriale.

 

Il D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente l’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di RLS e la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP).

La norma, invece, non disciplina espressamente nello stesso modo il rapporto tra il ruolo di RLS e quello di CSP.

Con l’Interpello n. 4/2026, il Ministero del Lavoro ha esaminato proprio questa sovrapposizione, evidenziando che può ravvisarsi un’incompatibilità quando ricorrono determinate condizioni.

In particolare, il caso riguarda la situazione in cui la stessa persona dipendente dell’impresa ricopra entrambi gli incarichi e la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, con propri lavoratori.

Non si tratta quindi di affermare un’incompatibilità automatica in qualsiasi situazione, ma di valutare il contesto operativo descritto dal Ministero.

 

Il punto centrale riguarda l’autonomia con cui devono essere esercitate le funzioni di RLS.

Quando un’impresa opera direttamente in cantiere attraverso i propri lavoratori, il rappresentante della sicurezza esercita le proprie attribuzioni anche nei confronti delle persone coinvolte nelle attività lavorative svolte in quel contesto.

Se la stessa persona ricopre anche il ruolo di CSP, le scelte progettuali da essa assunte potrebbero risultare condizionate dal contemporaneo esercizio delle funzioni di rappresentanza.

La sovrapposizione potrebbe quindi incidere sull’indipendenza di giudizio e sull’imparzialità richieste al RLS.

Il tema non riguarda soltanto la distribuzione formale degli incarichi, ma la possibilità che ciascuna funzione venga esercitata in modo coerente con le proprie finalità.

 

A sostegno di questa interpretazione, il Ministero richiama anche l’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

La disposizione prevede che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice metta a disposizione del RLS copia del Piano di sicurezza e coordinamento, affinché possa esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione.

Questo passaggio evidenzia la distinzione tra chi elabora il piano durante la fase di progettazione e chi, in qualità di rappresentante dei lavoratori, deve poterlo esaminare nell’esercizio delle proprie funzioni.

La sovrapposizione dei due incarichi, nel contesto individuato dall’interpello, potrebbe compromettere tale distinzione e incidere sull’autonomia necessaria a svolgere correttamente il ruolo di rappresentanza.

 

Per le aziende che operano nei cantieri, il chiarimento rappresenta un’occasione per verificare come sono distribuiti gli incarichi legati alla sicurezza.

In particolare, è utile:

  • verificare se la stessa persona ricopre contemporaneamente i ruoli di RLS e CSP;
  • valutare se l’impresa opera direttamente in cantiere durante la fase esecutiva con propri lavoratori;
  • esaminare la situazione concreta alla luce dell’Interpello n. 4/2026;
  • verificare che le funzioni di rappresentanza, progettazione e coordinamento siano organizzate in modo da tutelare l’autonomia e l’imparzialità richieste.

La corretta individuazione dei ruoli è parte integrante di una gestione consapevole della sicurezza: non basta che gli incarichi siano formalmente assegnati, è importante che possano essere esercitati in modo coerente con le rispettive responsabilità.

L’approccio consulenziale di Addit

Per Addit, la sicurezza sul lavoro richiede attenzione non soltanto agli adempimenti documentali, ma anche all’organizzazione concreta delle responsabilità aziendali.

Chiarimenti come quello contenuto nell’Interpello n. 4/2026 mostrano quanto sia importante valutare con attenzione gli incarichi, le attività svolte e le modalità con cui le diverse figure interagiscono all’interno del cantiere.

Affiancare le imprese significa anche aiutarle a comprendere i cambiamenti normativi, individuare gli aspetti da verificare e organizzare correttamente i processi legati alla prevenzione.

Perché una gestione efficace della sicurezza parte anche dalla chiarezza dei ruoli e dalla possibilità, per ogni figura, di svolgere le proprie funzioni con autonomia e responsabilità.

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